Il diritto all'abitazione e' intangibile.
Emessa una stravolgente sentenza della Corte di Giustizia Europea contro banche e finanziarie.
Stop al pignoramento della prima casa anche per banche e
finanziarie in presenza di clausole abusive
Il diritto all'abitazione è un diritto intangibile tutelato
dall'Unione Europea. Se sono state inserite nel contratto clausole di garanzia
sull'immobile abusive, l'ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva
vendita all'asta) vanno bloccate.
È quanto si evince dalla decisione della Corte di Giustizia Europea n. C- 34/13 del 10
settembre 2014, con la quale i Giudici dell'Unione tornano ad affrontare il
tema delle clausole abusive nei
contratti dei consumatori, con particolare riferimento ai contratti di credito
al consumo che prevedono la costituzione, a favore della banca o finanziaria,
di un diritto di garanzia sull'immobile
di abitazione del cliente.
Per la Corte UE
“le disposizioni della direttiva 93/13/CEE(concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito fondato su clausole contrattuali, eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di un diritto reale di garanzia costituito sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, a condizione, però che detta normativa nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente arduo l'esercizio dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore”.
Spetta al giudice nazionale verificare tale condizione alla
luce della normativa interna vigente, eventualmente disapplicando le clausole
abusive inserite nel contratto e/o adottando tutte le tutele, anche
provvisorie, previste dall'ordinamento.
Mutui e scorrettezze delle banche. Solo ora l'Europa se ne
accorge.
Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale “ deve
prestare particolare attenzione alla circostanza che il bene dato in garanzia
dal consumatore e oggetto di esecuzione forzata è il bene immobile che costituisce
l'abitazione della famiglia del consumatore ”. In tal caso, la vendita forzata
può essere immediatamente bloccata, a tutela del diritto inviolabile alla casa.
Il caso.
La fattispecie esaminata dalla Corte UE riguarda un contratto
di credito al consumo stipulato da un consumatore slovacco con una società finanziaria.
A garanzia del credito veniva costituito un diritto reale di garanzia sulla
casa di famiglia del consumatore. In seguito, questi proponeva ricorso contro
la finanziaria per l'annullamento del contratto costitutivo della garanzia, ritenendo
abusive le clausole contrattuali stipulate con tale impresa. Il giudice di
primo grado annullava in parte il contratto di credito, dichiarando abusive talune
clausole, mentre il contratto costitutivo della garanzia reale veniva integralmente
annullato. Il giudice di appello slovacco si rivolgeva invece alla Corte UE,
chiedendo se la clausola di garanzia in questione presenti carattere abusivo,
nella misura in cui consente alla società finanziaria di vendere all'asta l'immobile
per soddisfare il proprio credito, senza alcun controllo giurisdizionale preventivo.
La tutela del consumatore deve essere effettiva.
Nell'affermare i principi anzidetti, la Corte UE richiama
anzitutto l'art. 38 della Carta che dispone che nelle politiche dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché l'art. 47,
che riguarda il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tali precetti
costituiscono principi-guida per la corretta attuazione della direttiva
93/13/CEE in tema di clausole abusive e tutela dei consumatori.
La Corte ricorda poi che il sistema di tutela posto in atto
dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative
sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni
predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.
Con particolare riferimento alle garanzie che accompagnano i
contratti di prestito conclusi dai consumatori, la Corte osserva che la
direttiva 93/13 non contiene alcuna indicazione relativa all'esecuzione sui
beni oggetto di garanzia.
Tuttavia, risulta da costante giurisprudenza che, in
mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata nel
diritto dell'Unione, spetta all'ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, a condizione
però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni
simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non
rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l'esercizio dei diritti
conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).
Il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale.
Nel caso particolare in esame rileva la circostanza che il
bene oggetto del procedimento di esecuzione stragiudiziale sulla garanzia è l'immobile
che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore.
I Giudici dell'Unione sottolineano che “la perdita
dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il
diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una
situazione particolarmente delicata”. Essa “ costituisce una delle più gravi violazioni
al diritto al rispetto del domicilio ”e, pertanto, “qualsiasi persona che rischi di esserne
vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di
tale misura”.
L'esecuzione forzata sulla prima casa va bloccata.
La Corte ha sottolineato l'importanza, per il giudice
competente, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un
procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione
di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della
tutela voluta dalla direttiva 93/13.
Nel diritto dell'Unione, il diritto all'abitazione è un
diritto fondamentale garantito dall'articolo 7 della Carta.
Spetta al giudice di ciascuno Stato membro il dovere di
prendere in considerazione tale diritto inviolabile nell'attuazione della
direttiva 93/13.
Ciò detto, la Corte UE ha ritenuto che, nel caso di specie, l'ordinamento
slovacco contempla la possibilità per il giudice di adottare tutti i
provvedimenti anche provvisori che vieti la prosecuzione della vendita forzata
della casa. Tale meccanismo, a parere della Corte,sembra costituire uno
strumento adeguato ed efficace per far cessare l'applicazione di clausole
abusive, ma la verifica definitiva di ciò spetta comunque al giudice nazionale.
Avv.
Giuseppe Donato Nuzzo
FONTE: http://www.orsiniemidio.it
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