venerdì 9 maggio 2014

PIGNORAMENTO CASA E COME OPPORSI AD ESSO



In un periodo come questo, in cui è sempre più complicato per le famiglie arrivare alla fine del mese e dove sempre più italiani entrano nel vortice della disoccupazione, ecco che pagare le rate di un mutuo\finanziamento diventa sempre più difficoltoso se non impossibile.

Ma cosa succede se non si pagano le rate del mutuo?

Partiamo dal presupposto che adesso come non mai arrivare al pignoramento della casa non conviene nè al creditore nè al debitore. Vogliamo, però, di seguito proporre una rappresentazione semplificata dell’iter del pignoramento, che parte dal semplice sollecito di pagamento, fino all’istanza di vendita dell’immobile, allo scopo di dare delle informazioni chiari ed utili ai cittadini\imprenditori e ai clienti del nostro studio.


  • - secondo l’art. 40 del TUB (testo unico bancario), entro i 180 giorni dal mancato pagamento della rata, la banca può richiedere il pagamento delle rate con gli interessi di mora tramite solleciti inviati al domicilio del debitore;
  • scaduti i 180 giorni la banca può chiedere la decadenza del beneficio del termine (cioè la perdita da parte del debitore del diritto alla rateizzazione del debito) e la banca può intimare l’immediato versamento di tutto l’importo dovuto entro tot. giorni. 

Trascorsi tot. giorni la banca procede con il DECRETO INGIUNTIVO che vale per 10 anni.
N.B.) Rifiutarsi di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dall’ufficiale giudiziario è assolutamente inutile. Infatti, in questo caso, l’ordinamento, anticipando le mosse di chi volesse fare il “furbo”, ha previsto che la notifica si perfezioni ugualmente, con il deposito del plico presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata al destinatario.

  • - Dall’arrivo del decreto ingiuntivo il debitore ha 40 giorni di tempo per potersi opporre, trascorsi i quali il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo.
N.B.) L’opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni). Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento. A seguito dell’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Su istanza dell’opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.).
  • - In mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo si procederà alla notifica dell’ ATTO DI PRECETTO che da al debitore gli ultimi 10 giorni di tempo per saldare il debito, allo scadere del decimo giorno il giudice è autorizzato a pignorare.
  • - L’atto di precetto vale 90 giorni ed entro questo lasso di tempo deve essere eseguito il pignoramento altrimenti va ri-notificato l’atto.
  • - Il destinatario del precetto può opporsi entro 20 giorni dalla notifica del precetto mediante un atto di citazione con cui “invita” il creditore a comparire dinanzi al giudice del Tribunale competente. Il giudice, su richiesta dell’opponente, può anche sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
  • - Se il precetto viene notificato correttamente avviene il pignoramento.
  • - Dopo il pignoramento c’è ancora un po’ di tempo prima che l’immobile vada all’asta: il tribunale ha 90 giorni di tempo per fissare l’istanza di vendita, entro 120 giorni prorogabili di altri 120 deve essere depositata tutta le certificazione ipocatastale relativa all’immobile.
  • - Dopo che il tribunale ha ricevuto tutta la documentazione il giudice ha 30 giorni di tempo per nominare il perito che farà la valutazione dell’immobile per stabilirne la base d’asta.

  • Prima che il giudice pronunci l’istanza (data e prezzo) di vendita dell’immobile, è possibile richiedere la conversione del pignoramento cioè l’ultima possibilità per il debitore di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro che copra il debito e tutte le spese sostenute fino a quel momento, per il versamento della somma può anche essere chiesta la rateizzazione per un massimo di 18 mensilità.

  • - In caso di mancata richiesta di conversione del pignoramento il giudice procede con l’ordinanza di vendita. Viene stabilito prezzo e data dell’asta (visti i tempi burocratici avverrà dopo circa 2 anni dal pignoramento). Qualora la prima asta vada deserta si continueranno a fissare date ribassando ogni volta la base d’asta finchè non verrà venduto l’immobile.
Come si evince da questo quadro sintetico è molto importante per il cittadino non ignorare i tempi per proporre opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo o di un atto di precetto (validi motivi permettendo). 

Quando si arriva al punto di essere impossibilitati a pagare le rate del mutuo è comunque consigliabile recarsi in banca per cercare una soluzione alternativa ed aprire un tavolo di trattative.

Qualora, invece, non sia stato possibile opporsi nei tempi previsti dalla normativa, prima della vendita all’asta promossa su ordinanza del giudice, una possibile soluzione potrebbe essere quella di procedere ad una vendita pre-asta che può avere vantaggi sia per il venditore che per il compratore: il venditore otterrà un maggior ricavo rispetto alla vendita all’asta dell’immobile e può ricorrere ad un accordo a saldo e stralcio con la banca creditrice per un contenimento della posizione debitoria; per il compratore vi sarà la convenienza nel prezzo di acquisto che sarà notevolmente più basso rispetto al valore commerciale.

In ogni caso non bisogna mai disperarsi, perchè fino all’ultimo momento si può cercare di salvare la propria casa o comunque di chiudere la questione con i minori danni possibili. 



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