mercoledì 31 ottobre 2018

Vaccini non obbligatori: gli indennizzi spettano a tutti i danneggiati


Gli indennizzi per danni derivati da vaccini antipolio vanno estesi a tutti i danneggiati a prescindere dal fatto che, per la legge, la profilassi immunitaria fosse obbligatoria o meno. Stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, deve ritenersi superata, infatti, la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie o "solo" raccomandate.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 27101/2018. La vicenda originava dalla domanda proposta da una donna volta a ottenere l'indennizzo, previsto dall'art. 1 della legge n. 210/1992, in quanto danneggiata irreversibilmente a seguito di vaccinazione antipoliomielitica, non obbligatoria, alla quale si era sottoposta.

La Cassazione fa proprie le conclusioni emerse dalla recente sentenza n. 268/2017della Consulta che, ridisegnando, ancora una volta, l'asse portante della tutela indennitaria (art. 1, comma 1, legge n. 210), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale.

La Consulta ha ribadito che nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività, non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione. In altre parole, chi si vaccina lo fa a tutela della collettività e pertanto è giusto che questa si accolli l'onere degli indennizzi nel caso il vaccino crei un danno al singolo.

Quanto alle vaccinazioni raccomandate, inoltre, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, la Consulta ha ribadito il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie.

Ciò rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch'essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano.

Per la Consulta, inoltre, la ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività.

Pertanto, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo.



fonte: http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccini-non-obbligatori-indennizzi.php

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