venerdì 26 settembre 2014

ASSALTO FINALE ALL’ITALIA: REGIA DI NAPOLITANO E DEI RENZUSCONI


Al peggio sembra non esserci mai fine nel Belpaese telecomandato dagli angloamericani. 
 
Ecco il caso del decreto legge numero 133, emanato il 12 settembre 2014 dal capo abusivo dello Stato, tale Giorgio Napolitano. Della serie documentata e comprovata nell’indifferenza generale, compresa l’inadeguata e sterile opposizione dei pur numerosi parlamentari pentastelluti. Insomma, quando l’ingiustizia, il sopruso e l’illegalità istituzionale diventano legge dello Stato.
 
 
Di che si tratta? Delle famigerate semplificazioni per l'estrazione di idrocarburi ovunque, gasdotti ed inceneritori di rifiuti, chiamati con termine tecnico improprio “termovalorizzatori”, in realtà, cancrovalorizzatori. Ma purtroppo in questo guazzabuglio c’è di peggio, ovvero la militarizzazione del territorio, cancellando le competenze delle regioni, degli enti locali, ma soprattutto in deroga alle leggi di protezione ambientale. Il tutto giustificato artificiosamente con parole del capo illegittimo al Quirinale, come “urgente e strategico”. Dulcis in fundo: la privatizzazione - in barba al referendum popolare - dell'acqua e dei beni comuni.
 
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 212 del 12 settembre 2014 è entrato in vigore, a più di due settimane dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, il decreto Sblocca-Italia (DL 12/09/2014, n.133), dal titolo "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
Nella stesura definitiva del provvedimento, composto da 45 articoli, mancano però alcune delle disposizioni più attese nel campo della green economy (fonti rinnovabili ed efficienza energetica). Restano, infatti, al vaglio della Ragioneria dello Stato le detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed interventi antisismici.
 
In definitiva, nel decreto “Sblocca Italia” tra le varie porcate quali la cementificazione di aree demaniali, la trivellazione senza freni di suolo, sottosuolo e aree marine, nonché l’aggiramento di norme a tutela dell’ambiente (spacciato per “semplificazione burocratica”) per la realizzazione di grandi opere, trova spazio anche la realizzazione degli inceneritori in barba alle normative italiane ed europee, 9onclusa la Convenzione di Aarhus del 1998, ratificata dalla legge statale numero 108/2001.

 
Così, mentre circa 10 milioni di italiani sopravvivono ormai al di sotto della soglia di povertà materiale (ultimo rapporto Caritas), la disoccupazione dilaga come non mai, ai giovani hanno annientato perfino sogni e speranze, e le riserve aurifere dell’Italia (per valore: la quarta al mondo) sono sotto il controllo materiale degli Stati Uniti, dell’Inghilterra e della Germania (come ho documentato in una mia inchiesta alcuni mesi fa), si abbatte sullo Stivale e sul popolo tricolore, la mazzata finale, ovvero il cosiddetto “sblocca Italia”.

 
Lo Stivale è in profonda regressione antropologica, appiattito sul nulla e rimorchiato dagli eventi. Manca un'opposizione politica e soprattutto sociale, latitano gli anticorpi culturali, mentre i potentati finanziari stranieri, avvalenosi dei fantocci nostrani, stanno spolpando fino alla fine la nostra patria nell'indifferenza e nel disinteresse generale. Lamentarsi non serve a niente. Bisogna scendere in campo per edificare l'avvenire, insieme, finalmente uniti e non divisi come sempre.
 
Che fare? Informare l’opinione pubblica, e sulla base di una sensibilizzazione popolare, mandare tutti questi criminali al potere per conto terzi, ossia fantocci eterodiretti, tutti via, per dar vita ad una nuova Costituente, sulla base di un vera rappresentanza democratica. Lo Stato italiano non può essere riformato, ma rifondato su basi legali e civili di giustizia sociale e di sovranità nazionale effettiva.

 
riferimenti:

 
 
Gianni Lannes
 
 
 
Post scriptum
Decreto Legge 133 del 12 settembre 2014:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di  opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e  urgenti… e il superamento di eccezionali situazioni  di crisi connesse alla  gestione  dei  rifiuti… RITENUTA infine la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare disposizioni per la  semplificazione  burocratica… VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 29 agosto 2014; SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e  del turismo, per gli affari regionali e le autonomie  e  dell'economia  e delle finanze;
 
 EMANA
 il seguente decreto-legge:
 
«Art. 35  
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione  di  impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani  e  speciali,  costituenti
    infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale) 
 
1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,  esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di  gestione di  tali  rifiuti  atto   a   conseguire   la   sicurezza   nazionale nell'autosufficienza  e  superare  le  procedure  di  infrazione  per mancata attuazione delle norme europee  di  settore.  Tali  impianti, individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo  sviluppo  della raccolta  differenziata  e  al  riciclaggio   mentre   deprimono   il fabbisogno  di  discariche.   Tali   impianti   di   termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente interesse  nazionale  ai   fini   della   tutela   della   salute   e dell'ambiente.
 
  2. Tutti gli impianti, sia  esistenti  che  da  realizzare,  devono essere autorizzati a saturazione del carico  termico,  come  previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  ad   adeguare   le autorizzazioni integrate ambientali. 
 
  3. Tutti  gli  impianti  di  nuova  realizzazione  dovranno  essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1  (nota  4),  allegato  C,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152. 
 
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore  del  presente  decreto, per gli impianti esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  a verificare la sussistenza dei requisiti  per  la  loro  qualifica  di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le  autorizzazioni integrate ambientali. 
 
  5. Ai sensi del decreto legislativo n.152  del  2006  e  successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli  impianti  di recupero, negli stessi deve essere data priorita' al trattamento  dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione  del carico  termico,  devono  essere  trattati   rifiuti   speciali   non pericolosi  o  pericolosi  a  solo   rischio   sanitario,   adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate  ambientali  alle  presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti. 
 
  6.  I  termini  previsti  per  l'espletamento  delle  procedure  di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  valutazione  di  impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al  comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono ridotti della meta' i termini residui. 
 
  7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4,  5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo  8  della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 37 
(Gasdotti)

1. Al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture  di  gas  al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali  esistenti,  i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei  progetti  e  le  relative opere  connesse  rivestono  carattere  di  interesse   strategico   e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.
  Art. 38
 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)
  1. Al fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche  nazionali  e garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  Paese,   le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono  pertanto
la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. 
 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di variante urbanistica».
 
 

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