IL DECRETO DEL FARE (dl 69/2013) è stato pubblicato in Gazzetta il 20 agosto ed è in vigore dal 21. Oltre alle novità relative all’edilizia di cui abbiamo già scritto e continueremo a scrivere per approfondire (novità che riguardano le distanze, le ristrutturazioni, la riammissione della SCIA per la sagoma degli edifici, il permesso di costruire e che hanno portato a diverse semplificazioni) ci sono novità per quanto riguarda le casine e i bungalow.Al comma 4 dell’articolo 41 il Decreto del fare si occupa di interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti. I presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno criticato la disposizione perché, assimilando la presenza di roulotte e camper all’interno dei campeggi a interventi di nuova costruzione, da assoggettare al permesso di costruire, rischia di danneggiare tutto il settore dell’open air. La norma riguarda anche il posizionamento relativi accessori di bungalow e case mobili (verande, cucinotti, ecc.).
Debora Serracchiani
LA GOVERNATRICE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Debora Serracchiani, nei giorni scorsi aveva criticato il Decreto: “Non può essere accettabile assimilare la presenza di roulotte e camper all’interno dei campeggi a interventi di nuova costruzione, da assoggettare ad autorizzazioni urbanistiche ed edilizie. Voglio credere che questa norma sia dovuta non a intenzionalità ma a superficialità e fretta; credo che si sia andati ben oltre le intenzioni del legislatore e che si tratti, di fatto, di un errore. Intendo comunque attivarmi nei confronti del Governo e dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia perché si ponga rimedio. (…) Non è solo una complicazione burocratica, è anche un’assurdità che, dovesse permanere, rischia di danneggiare seriamente il settore, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, inducendo i turisti, italiani e stranieri, ad abbandonare i nostri villaggi e a spostare i loro camper e le loro roulotte nei campeggi di Slovenia, Croazia, Austria”.
ECCO PERO’ COSA DICE LA NORMA (articolo 41, comma 4, dl 69/2013):“All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano (installati), con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»”. Una lettura più attenta, quindi, vincola l’installazione delle strutture temporanee solo alle normative regionali.La disposizione, dunque, integra l’originale definizione di interventi di nuova del T.U. edilizia attraverso una modifica per semplificare l’installazione di strutture mobili come bungalow e casine: per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali e al progetto già autorizzato al momento del rilascio del permesso a costruire per le strutture ricettive.
Norma accolta con favore da Assocamping Confesercenti.
In una pagina speciale (leggi Decreto del Fare, le semplificazioni in edilizia) abbiamo illustrato tutte le semplificazioni del Decreto del fare per l’edilizia. Segnaliamo anche il volume Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel Decreto del Fare che tratta in modo completo e sistematico le misure di razionalizzazione e snellimento delle pratiche edilizie.
>Fonte<
Redatto da Pjmanc http:/ ilfattaccio
http://www.ilfattaccio.org/2014/01/30/permessi-per-costruire-per-piccole-case-e-bungalow-non-servono-piu/
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