Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
venerdì 10 gennaio 2014
Stop a manette facili anche per omicidio, violenza sessuale, prostituzione minorile
Con 290 voti favorevoli, 13 contrari e 95 astenuti, l’assemblea di Montecitorio ha approvato la riforma della custodia cautelare. Il provvedimento, che restituisce la natura di extrema ratio alla carcerazione preventiva, rendendo più stringenti i presupposti e le motivazioni e ampliando al contrario le misure alternative, passera’ ora al vaglio del Senato.
Con le norme approvate saltano gli attuali automatismiapplicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive.
Tali misure, a differenza di quanto è oggi, potranno però applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off-limits, invece, quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena.
Per giustificare il carcere e le altre misure cautelari, inoltre, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche ‘attuale’. Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità del delitto: per privare della libertà una persona, oltre che su modalità e circostanze della condotta, l’accertamento dovrà basarsi sugli elementi che qualificano la personalità dell’imputato o indagato, quali i precedenti, i comportamenti antecedenti e susseguenti.
Dovrà poi essere più articolata la motivazione del giudice che dispone la cautela e che non potrà infatti più limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
Con il provvedimento varato giovedì dall’aula di Montecitorio, inoltre, aumentano dagli attuali 2 mesi a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (come la sospensione della potestà dei genitori o il divieto di esercitare attività professionali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.
Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria.
Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione) vale invece una presunzione relativa: si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
Ogni anno, entro fine gennaio, il governo presenterà alle Camere una relazione arricchita da statistiche sull’applicazione delle misure cautelari personali. La relazione dovrà indicare per ogni tipologia anche l’esito dei relativi procedimenti.
fonte: http://www.imolaoggi.it/2014/01/09/stop-a-manette-facili-anche-per-omicidio-violenza-sessuale-prostituzione-minorile/
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