In data 1° luglio un giudice del Tribunale civile di Pesaro ha riconosciuto colpevole il
Ministero della Salute e stabilito un maxi risarcimento di 200mila
euro, più un vitalizio di circa 700 euro al mese e un ulteriore
indennizzo ancora da quantificare [oltre agli arretrati calcolati dalla
vaccinazione ad oggi], alla famiglia di una bambina pesarese di neanche 6 mesi morta in culla il 7 febbraio del 2003.
Il giudice ha riconosciuto il nesso causale
che una serie di medici consulenti della famiglia, e poi lo stesso
consulente del Tribunale, hanno stabilito tra la vaccinazione esavalente
cui la bambina venne sottoposta in data 17 gennaio 2003 e la morte
avvenuta a febbraio.
Da anni la letteratura accenna al fatto che spesso la sindrome della morte improvvisa del lattante [Sudden Infant Death Syndrome o SIDS] è preceduta da una vaccinazione.
Il Tribunale ha ritenuto di condividere
l’assunto del consulente di parte della famiglia considerando che non è
stata oggetto di contestazione la circostanza che la bambina godesse di
buona salute fino al giorno prima dell’assunzione del vaccino.
Inoltre, come è stato dedotto dai
ricorrenti e non controverso dal Ministero, la piccola nei primi tre
mesi di vita è cresciuta in modo costante, per cui il suo stato di
benessere precedente alla somministrazione della vaccinazione
costituisce un dato assolutamente certo.
Infatti, per stabilire una correlazione
causa-effetto tra un trattamento farmacologico e l’insorgenza di una
patologia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :
-
Le condizioni cliniche del paziente erano buone PRIMA della somministrazione del farmaco;
-
Mancano possibili cause di insorgenza della patologia considerata, PRIMA della somministrazione del farmaco stesso;
-
Vi sono state reazioni avverse alla
somministrazione del farmaco, cioè reazioni insorte con una chiara
correlazione temporale con la somministrazione;
-
La letteratura medica riporta altri casi di simili effetti avversi;
-
Esiste un meccanismo patogenetico plausibile che possa spiegare l’effetto avverso.
Tutto ciò vale anche nel caso in cui il farmaco sia un vaccino anti-infettivo che esiti col decesso, oppure che esiti sia in una patologia invalidante sia in una cerebropatia ad espressione clinica comportamentale e cognitiva [AUTISMO]
Si allega il testo della Sentenza del Tribunale di Pesaro.
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