Qualche giorno dopo si sono manifestate le prime reazioni avverse: febbre alta e altri disturbi che lo hanno portato a non parlare più. Il bambino è stato comunque sottoposto a tutte le altre vaccinazioni e la conseguenza è stato un ulteriore aggravamento che ha interessato il suo sistema nervoso e immunitario, come spiega l'avvocato della famiglia in un articolo de La Tribuna di Treviso, che ripercorre la vicenda.
“Il personale sanitario, invece di sospendere il ciclo vaccinale - spiega l'avvocato Terruli - ha continuato a rispettare il calendario vaccinale e questo ha compromesso ulteriormente il quadro clinico. Le patologie sono diventate così irreversibili”. È arrivata quindi la diagnosi: encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio.
Il bambino era stato sottoposto alle "normali" vaccinazioni: antipolio, difterite, tetano e morbillo. A scatenare la reazione sarebbe stato l'antipolio: le reazioni più gravi si erano infatti manifestate subito dopo la seconda dose di quel vaccino.
Oltre alla diagnosi di encefalopatia epilettica, successivamente è stata diagnosticata al ragazzo anche una forma autistica. Il padre ha iniziato a indagare sulle cause della disabilità del figlio e, nominato amministratore di sostegno del figlio, si è fatto autorizzare dal giudice tutelare a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso contro il Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo come prescritto dalla legge. La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale ha confermato il nesso di casualità tra le patologie insorte e le vaccinazioni.
L'esito è stata la condanna del Ministero della Salute, cui è stato imposto il pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992. Il Ministero però ha presentato ricorso alla sentenza di primo grado. La questione è quindi approdata alla Corte d'Assise di Venezia che nel 2013 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso e quindi anche l'indennizzo alla famiglia. Il Ministero della Salute ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la domanda di risarcimento era stata presentata dalla famiglia oltre i termini di legge.
La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando che non vi era stata decadenza del termine e confermando così di fatto entrambe le precedenti sentenze. I giudici della Corte di Cassazione hanno sottolineato infatti come il termine dei tre anni decorra “dalla conoscenza della derivazione causale del danno dalla somministrazione del vaccino” e che quindi i termini erano stati rispettati.
fonte: http://www.informasalus.it/it/articoli/disabile-vaccino-risarcimento.php
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