E’ ora del cambio stagionale anche per le gomme della nostra auto.
Obbligo gomme invernali: quando e dove
Le Ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, quindi con pneumatici invernali o catene a bordo, sono in vigore, infatti, ogni anno dal 15 novembre al 15 aprile,
in tutta Italia, salvo estensioni temporali dove il decreto venga
esteso a seconda delle condizioni climatiche. Per approfondimenti
consultare la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, mentre le ordinanze raccolte Regione per Regione sono disponibili sul sito Pneumatici sotto controllo di Assogomma.
Come si devono tutelare i consumatori
Come si devono tutelare i consumatori
Ma cosa dobbiamo fare quando acquistiamo pneumatici nuovi?
Non tutti sanno che, oltre al “gommista” o officina debitamente
autorizzata da sempre ritenuti produttori del rifiuto, anche il
consumatore che chiede la sostituzione potrebbe diventare
corresponsabile della gestione non corretta dei PFU.
Ogni anno in Italia 6 milioni di
pneumatici vengono venduti irregolarmente senza documenti fiscali di
vendita e sono quindi a potenziale rischio di abbandono. Anche per
questo, nell’estate del 2015, è stata introdotta una normativa
ambientale che ha esteso la cerchia delle persone che, per legge,
possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti:
tale responsabilità non si riferisce più solo a coloro che hanno
materialmente generato/prodotto un rifiuto, ma anche a coloro a cui sia
“giuridicamente riferibile” la produzione di un rifiuto.
Cosa Implica questa modifica di legge?
Ce lo ha spiegato Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus. E'
fondamentale, infatti, tutelarsi e essere molto attenti al momento del
cambio dei pneumatici, al fine di non incorrere in situazioni critiche
derivanti dal nuovo regime normativo.
Ecco 3 punti fondamentali da tenere presente quando cambiamo le gomme della nostra auto:
1) Effettuare la sostituzione dei pneumatici presso un “gommista” o officina debitamente autorizzata, facendosi rilasciare (e conservandolo) all’atto della sostituzione un documento fiscale per la vendita dei pneumatici di nuovo acquisto e per gli eventuali servizi annessi (fattura o ricevuta/scontrino fiscale), da cui risulti visibile l’avvenuto pagamento del contributo ambientale previsto dalla legge per la corretta gestione del pneumatico-rifiuto.
2) Lasciare i pneumatici sostituiti e che non si intendono più utilizzare, solamente al “gommista” o officina presso i quali è stato effettuato il cambio dei pneumatici, accertandosi che essi operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011. Il “gommista” o l’officina hanno l’obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente. Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dallo stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.
3) Nel caso di acquisto di pneumatici da parte del consumatore finale presso un centro commerciale o via internet (B2C), il contributo ambientale deve essere pagato all’atto dell’acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale). In questo caso, nel momento della successiva sostituzione del pneumatico, non si devono pagare ulteriori contributi ambientali di sorta per la corretta gestione del pneumatico. Il relativo documento fiscale del “gommista” o dell’officina, presso i quali è stato effettuato il cambio pneumatici, deve riportare solo i servizi ottenuti (sostituzione, equilibratura, verifica convergenza, ecc.). Anche in questo caso vale il precedente punto 2.
La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile ai pneumatici che il conducente del veicolo intende ancora utilizzare come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).
Insomma, il trucco è chiedere sempre lo scontrino!
Nessun commento:
Posta un commento